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  • Domenica 11 Marzo 2012 17:26
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    Appalti e Contratti/Problematiche generali

    Selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa...Iva inclusa!

    sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 554 del 28/02/2012

    Sulle ragioni per cui il C.S.A. può legittimamente richiedere che, ai fini dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo offerto debba essere comprensivo di Iva.

    Appalto pubblico (in generale) - Offerta - Economicamente più vantaggiosa - Prezzo offerto con specificazione dell'I.V.A. - Criterio ponderale - Rispetto - Necessità - Ragioni - Indagini sull'effettivo regime fiscale delle imprese concorrenti - Necessità - Non sussiste

    Allorché il capitolato speciale d'appalto, nello stabilire il criterio di aggiudicazione, specifichi che l'appalto sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del prezzo offerto, comprensivo di I.V.A., tale criterio ponderale deve necessariamente essere rispettato. Solo così l'offerta di ciascun concorrente può costituire il parametro di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in un mercato in cui le imprese, a seconda della loro configurazione sotto il profilo giuridico, possono essere assoggettate a regimi I.V.A. diversi che variano dal regime ordinario al regime agevolato o in esonero. In altri termini, la stazione appaltante, nell'individuare i termini di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione con riferimento a tale fattore ponderale, ha inteso riferirsi al prezzo complessivo che dovrà pagare alla ditta aggiudicataria, scegliendo tra le varie offerte quella più vantaggiosa, tale configurandosi l'offerta di un soggetto esente I.V.A. e quindi atta a non far ricadere sull'Amministrazione, consumatore finale, la predetta imposta (1). Né la stazione appaltante è tenuta ad eseguire indagini al fine di individuare il regime I.V.A. cui è assoggettata la ditta concorrente. Non compete, infatti, alla committente accertare la fondatezza della dichiarazione resa dalla cooperativa circa la sussistenza del beneficio fiscale dichiarato, e del resto nessun danno subirebbe la committente per eventuali inadempienze agli obblighi contributivi della ditta che espleta il servizio la cui eventuale irregolare fatturazione non si ripercuote in nessun caso sulla stazione appaltante che deve pagare il prezzo fatturato.

    (1) Cons. Stato, sez. VI, 25-1-2008 n. 185.



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    N. 554/2012 Reg. Prov. Coll.
    N. 3292 Reg. Ric.
    ANNO 2009
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Consorzio C. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la P. s.p.a. (già PU. s.r.l.), rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Ilardo, Gaetano Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gaetano Tafuri in Catania, via Umberto, 296;
    contro
    Azienda Ospedaliera Per L'Emergenza Cannizzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, 60;
    nei confronti di
    Società S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Carullo, Beatrice Belli e Giuseppe Barone con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catania, p.zza della Repubblica, 31;
    per l'annullamento
    degli atti (come meglio descritti in ricorso) relativi all'appalto per l'affidamento del servizio ausiliario di supporto ai reparti ed alle strutture dell'Azienda Ospedaliera per l'emergenza "Cannizzaro", ivi compresa l'aggiudicazione definitiva alla odierna controinteressata disposta con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera intimata n. 137 del 15 ottobre 2009.
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro e di Società S. la quale ultima ha spiegato ricorso incidentale;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    La Consorzio C. S.c. a r.l., ha partecipato alla procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 121 del 16/05/2008 dall'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" (all'epoca A.O. Cannnizzaro) di Catania, collocandosi in graduatoria al secondo posto con il punteggio totale di 94,90/100, a fronte della prima classificata, dichiarata aggiudicataria, Soc. S. con il punteggio di 95,00/100.
    Avverso gli atti di gara, con particolare riferimento all'ammissione della controinteressata Soc. S. ed alla aggiudicazione dalla stessa conseguita, viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:
    1) Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale d'appalto annesso al bando di gara- Eccesso di potere- Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto- Illogicità manifesta- Difetto di istruttoria- Violazione e falsa applicazione del DPR 26/10/1972 n. 633 e del D. L.vo 12/0472006 n. 163- Violazione della lex specialis di gara - Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza ed economicità di cui all'art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di appalto- Difetto assoluto di motivazione- Contraddittorietà- Illegittimità derivata. In subordine violazione del principio di immutabilità dell'offerta e della par condicio competitorum.
    Sostiene parte ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento conclusivo del procedimento incardinato per l'aggudicazione della gara de qua, l'offerta presentata dalla controinteressata Soc. S., non può intendersi onnicomprensiva, cioè, compresa di IVA dato il tenore dell'art. 13, busta 3 offerta economica che all'ultimo capoverso testualmente recita "non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto alla base d'asta individuata in euro 575.000,00, canone mensile omnicomprensivo, oltre IVA". L'IVA quindi non andrebbe incorporata nel prezzo offerto, anche nella considerazione che il Capitolato dispone, in conformità al disposto dell'at. 29 comma 1 D. L.vo 163/2006, che l'importo presunto annuo dell'appalto è stabilito in Euro 6.900.000, oltre IVA.
    La controinteressata ha proposto la propria offerta applicando un ribasso sull'importo a base di gara pari allo 0,80%, ha indicato in Euro 570.4000,00 il canone mensile omnicomprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio per la durata di anni cinque, ha dichiarato IVA esente ai sensi dell'art. 10, n. 27 ter DPR 633/72, esprime un costo orario di Euro 18,08. La corretta lettura dell'offerta della Soc. S. condurrebbe alla non inclusione dell'IVA nell'offerta presentata con violazione della lex specialis e della par condicio, anche nella considerazione che ritenere l'offerta comprensiva di IVA violerebbe il principio della sua immutabilità.
    2) Eccesso di potere- Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto- illogicità manifesta- Difetto di istruttoria- Contraddittorietà- Violazione e falsa applicazione del DPR n. 633/1072 e dell'art. 6 del D. L.vo n. 471/1997- Violazione della lex specialis di gara- Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost.- Violazione della par condicio - Difetto di motivazione- Illegittimità derivata.
    Partendo dal presupposto che non ricorrono i presupposti di esenzione IVA richiamati dalla S., per espressa disposizione dell'art. 6 del D. L.vo 471/1997, l'errata fatturazione della appaltatrice determinerebbe ingenti danni economici per la committente, come evidenziato nel primo parere reso in data 27 aprile 2009 dal legale di fiducia dell'Azienda, parere disatteso dalla stazione appaltante sulla scorta di nuove indicazioni contenute in un secondo parere reso nel settembre 2009.
    3) Violazione e falsa applicazione del D,. L.vo 163/2006 e dei principi generali in materia di appalto. Violazione della lex specialis di gara- Eccesso di potere - Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto- Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria- Contraddittorietà - Violazione della par condicio - Violazione dei principi generali in materia di appalto e costituzionali di buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità- Difetto di motivazione- Illegittimità derivata.
    Ritenere l'offerta della contro interessata comprensiva d'Iva, sarebbe in contrasto con gli artt. 28 e 29 del D.L.vo n. 163/2006 in base ai quali per il calcolo dell'importo degli appalti pubblici va considerato il costo al netto d'IVA; i successivi artt. 81 e ss. stabiliscono che il miglio prezzo vada individuato con riferimento al ribasso percentuale sull'importo d'asta previsto dal bando e quindi al netto d'IVA.
    4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del DPR 633/1092 e s.m.i.- Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale d'appalto- Violazione dei principi generali d'appalto- Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza ed imparzialità- Eccesso di potere-Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Insufficiente istruttoria- Illogicità manifesta- Contraddittorietà- Violazione della circolare del 26 giugno 1998 n. 168/E della risoluzione ministeriale 16/03/2004 n. 41/E, della risoluzione ministeriale del 2/10/2007 n. 275/E- Difetto di motivazione- illegittimità derivata.
    Sostiene parte ricorrente che le prestazioni oggetto d'appalto non possono andare esenti da IVA per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui al punto 27 ter dell'art. 10 del DPR n. 633/72.
    5) Eccesso di potere- Errore nei presupposti di fatto e di diritto- Disparità di trattamento- Violazione dei principi in materia d'appalto- Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità- Difetto di istruttoria- Contraddittorietà- Violazione della par condicio tra i concorrenti- Disparità di trattamento- Violazione punti 41/bis della tabella allegata al DPR 633/1972- Illegittimità derivata.
    Sarebbe illegittimo ed illogico considerare esente da IVA l'offerta della controinteressata e ritenere assoggettata all'IVA nell'aliquota del 20% l'offerta del Consorzio CO. ricorrente e non nell'aliquota del 4% come previsto al punto 41 bis della tabella II allegata al DPR n. 633/1972.
    6) Eccesso di potere - Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto- Illogicità manifesta - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà - Violazione e falsa applicazione del D. L.vo 163/2006 e dei principi generali in materia d'appalto- Violazione della lex specialis di gara - Violazione della par condicio - Violazione del principio del giusto procedimento - Eccesso di potere- Difetto di motivazione- Illegittimità derivata.
    Avrebbe errato la stazione appaltante a non richiedere alla S. le giustificazioni del prezzo offerto che, decurtato dell'IVA al 20% condurrebbe al costo orario del lavoro non già nell'importo di Euro 18,08 come dichiarato in offerta, ma in un importo nettamente inferiore.
    Il Consorzio ricorrente, venuto informalmente a conoscenza della circostanza che l'Azienda intimata giorno 8 gennaio 2010 avrebbe stipulato il contratto d'appalto con la S. controinteressata ha proposto motivi aggiunti, depositati in data 7 gennaio 2010, suffragati dalle medesime censure poste a sostegno del ricorso principale.
    Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 19 gennaio 2011 viene proposta domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la S. dichiarata aggiudicataria, con la conseguente domanda volta a conseguire l'aggiudicazione della gara de qua ed il risarcimento dei danni subiti.
    I nuovi motivi aggiunti traggono fondamento da un parere reso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Lombardia in data 30/12/2010, sull'apposito interpello presentato dalla ricorrente in ordine alla specifica tematica oggetto del ricorso. Con tale parere sarebbe stata rilevata la inapplicabilità dell'esenzione IVA nella fattispecie de qua.
    Il C. a r.l., costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso principale e, in via incidentale la declaratoria della illegittimità dell'ammissione alla partecipazione alla gara de qua della ricorrente principale che a) non ha mai svolto servizi socio-sanitari e pertanto non è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione dal bando; b) che in violazione degli artt. 37 comma 9 e 51 del D.L.vo n. 163/06, ha omesso formale comunicazione alla stazione appaltante della intervenuta modifica soggettiva della PU. s.r.l. che con atto notarile del 27/5/2009 si è trasformata in s.p.a. e, c) che è stato violato il comma 4 del citato art. 37 ove è previsto che nell'offerta devono essere indicare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
    Il C. a r.l. ricorrente propone memoria difensiva avverso il ricorso incidentale proposto dalla S. controinteressata, eccependo la infondatezza delle censure addotte.
    L'Azienda intimata costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso e dei proposti motivi aggiunti articolatamente controdeducendo su tutte le censure addotte.
    Alla Camera di consiglio del 26 gennaio 2010 è stata rigettata la domanda cautelare proposta con il ricorso principale. La relativa ordinanza è stata confermata in appello. Con Ordinanza n. 191 resa in data 9 febbraio 2011 è stata rigettata la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati il 18/1/2011.
    Alla Pubblica Udienza del 23 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
    DIRITTO
    Al fine di dirimere la delicata vicenda sottoposta all'esame del Collegio con il ricorso introduttivo, occorre focalizzare i punti cardine della controversia, consistenti, sotto un primo aspetto, nella individuazione della esatta portata delle disposizioni della lex specialis della gara de qua relativamente alla formulazione dell'offerta, con specifico riferimento alla indicazione dell'IVA quale elemento di essa.
    Il capitolato Speciale Appalto, all'art. 4 indica quale importo presunto annuo dell'appalto, l'importo di Euro 6.900.000, oltre IVA; all'art. 13, sub Busta 3 offerta economica, è specificato che l'offerta deve contenere, a pena di esclusione, l'indicazione del ribasso espresso in cifre ed in lettere offerto sull'importo a base di gara "e contenere il canone mensile omnicomprensivo di tutti gli oneri, richiesto per lo svolgimento del servizio per la durata di anni cinque". L'ultimo capoverso dell'articolo in parola specifica che "non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto alla base d'asta individuata in Euro 575.000,000 (cinquecentosettantacinquemila) canone mensile omnicomprensivo oltre IVA.".
    L'art. 14, poi, nello stabilire il criterio di aggiudicazione, specifica che l'appalto sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti fattori ponderali. "A) Prezzo (canone mensile offerto, comprensivo di IVA) Max punti 50"- "Progetto tecnico Max punti 50".
    Dalla lettura attenta e ragionata delle disposizioni riportate, si desume che il criterio di scelta dell'offerta più vantaggiosa oltre che poggiare sulla valutazione del progetto tecnico, si poggia sulla valutazione dell'offerta economica che deve essere espressa in termini di canone mensile omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell'offerente(art. 13 CSA, sub Busta 3, secondo capoverso), canone mensile che, comprensivo di IVA costituisce il prezzo offerto che la Commissione Tecnica all'uopo nominata dovrà valutare ai fini dell'aggiudicazione ex art. 14 CSA.
    La circostanza che l'ultimo capoverso dell'art. 13 preveda che non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto alla base d'asta individuata in Euro 575.000,00, "canone mensile omnicomprensivo oltre IVA", non innova rispetto alla previsione del secondo capoverso dello stesso art. 13 sub Busta 3 offerta economica, ove è richiesto che l'offerta deve contenere il canone mensile omnicomprensivo di tutti gli oneri.
    La previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 13 sopra riportata riguarda la diversa fattispecie delle offerte in aumento che non sono ammesse a pena di esclusione e sono considerate tali quando sono superiori alla base d'asta individuata nel canone mensile di euro 575.000,00, oltre IVA.
    Con riferimento alla dichiarazione di offerta, essa, come già specificato, deve contenere il canone mensile omnicomprensivo di tutti gli oneri quindi inclusa l'IVA e così va valutata come specificato nei criteri di aggiudicazione di cui all'art. 14 CSA ove al prezzo consistente nel canone mensile offerto, comprensivo di IVA, può essere attribuito il punteggio massimo di 50 punti.
    Solo così l'offerta di ciascun concorrente può costituire il parametro di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in un mercato in cui le imprese, a seconda della loro configurazione sotto il profilo giuridico, possono essere assoggettati a regimi IVA diversi che variano dal regime ordinario al regime agevolato o in esonero.
    In altri termini, la stazione appaltante, nell'individuare i termini di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione con riferimento a tale fattore ponderale, ha inteso riferirsi al prezzo complessivo che dovrà pagare alla ditta aggiudicataria, scegliendo tra le varie offerte quella più vantaggiosa, tale configurandosi l'offerta della S., soggetto esente IVA e quindi atta a non far ricadere sull'Amministrazione, consumatore finale, la predetta imposta(in termini C. Stato sez. VI, sent. n. 185 del 25/01/2008). E' chiaro infatti che una ditta che è soggetta al regime ordinario di IVA sopporta costi fiscali maggiori rispetto ad una ditta che sia esente da IVA, ciò giustifica sotto il profilo logico la scelta della stazione appaltante di richiedere l'offerta rapportata al canone mensile del servizio, comprensivo di tutti gli oneri (compresa IVA) al fine di avere un quadro chiaramente leggibile delle offerte presentate e tra queste scegliere quella economicamente più vantaggiosa.
    Non rileva, ai fini dell'accoglimento delle tesi sostenute in ricorso la prospettazione di parte ricorrente, suffragata da copiosa giurisprudenza, in base alla quale le previsioni della lex specialis di gara nella parte in cui si prescrive che l'offerta sia comprensiva d'IVA costituiscano violazione della par condicio competitorum, per la semplice considerazione (a prescindere da ulteriori valutazioni di merito) che nel caso a mano, si propugna l'interpretazione favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, ma non l'illegittimità di singole clausole per contrasto con principi nazionali e comunitari di portata generale.
    Delineato il quadro di riferimento rapportato alla lex specialis di gara ed individuata la ratio di quest'ultima, il Collegio passa ad esaminare l'offerta della controinteressata S. scarl- Onlus e quella della ditta ricorrente.
    La prima ha offerto il canone mensile comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio per la durata di cinque anni, nella misura di Euro 570.400,00, specificando di andare esente da IVA.
    La ricorrente, invece, ha offerto il canone mensile esclusa IVA di euro 515.372,50, corrispondente al canone mensile di Euro 618.447,00 compresa IVA (calcolata nella misura del 20%). L'offerta della ricorrente è ammissibile in quanto, scorporata l'IVA, è inferiore alla soglia massima di 575.000,00, che costituisce il tetto di ammissibilità delle offerte posto dalle disposizioni di cui all'art. 13 CSP, ultimo capoverso, mentre l'offerta della contro interessata aggiudicataria, di Euro 570.400,00, costituisce sicuramente l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione che ha pertanto attribuito ad essa maggior punteggio, nella corretta applicazione delle disposizioni della lex specialis di gara.
    Infondato è anche il secondo ordine di censure col quale parte ricorrente, partendo dal presupposto che non ricorrendo i presupposti di esenzione IVA richiamati dalla S., per espressa disposizione dell'art. 6 del D.L.vo 471/1997, l'errata fatturazione della appaltatrice determinerebbe ingenti danni economici per la committente.
    Specifica al fine il Collegio che la stazione appaltante nessuna indagine deve eseguire al fin di individuare il regime IVA cui è assoggettata la ditta concorrente la quale, dichiarando il proprio stato giuridico di cooperativa onlus, è, per la prestazione dei servizi socio assistenziali che costituiscono la massima parte di quelli oggetto di appalto, ex lege esente IVA. Non compete alla committente accertare la fondatezza della dichiarazione resa dalla cooperativa circa la sussistenza del beneficio fiscale dichiarato, e del resto nessun danno subirebbe la committente per eventuali inadempienze agli obblighi contributivi della ditta che espleta il servizio la cui eventuale irregolare fatturazione non si ripercuote in nessun caso sulla stazione appaltante che deve pagare il prezzo fatturato.
    Con riferimento alla terza censura si rileva che legittimamente la stazione appaltante ha valutato l'offerta della S. onlus, come dalla stessa correttamente presentata ed ha attribuito il punteggio relativo in sede di valutazione economica dell'offerta stessa, ritenendola più vantaggiosa delle altre offerte presentate, sulla scorta dei criteri chiaramente indicati nel C.S.A., come già rilevato, non tempestivamente censurati nelle parti ritenute difformi alle disposizioni dell'art. 83 del D.L.vo che peraltro lascia alla stazione appaltante un'ampio margine di discrezionalità nella determinazione dei criteri di scelta, con i soli limiti del rispetto dei principi di parità di trattamento e di concorrenza, principi che risultano perfettamente rispettati.
    Anche le ulteriori censure sono infondate nella considerazione che la quasi totalità dei servizi oggetto di appalto costituiscono prestazioni socio sanitarie mentre la parte residua sono annoverabili tra le prestazioni accessorie che in quanto tali possono avvalersi del regime agevolato con riferimento all'IVA.
    Di nessun pregio è la censura formulata da parte ricorrente con la quale protesta l'applicabilità anche a suo favore del regime agevolato IVA, che compete di diritto alle cooperative Onlus e non alle cooperative di produzione e lavoro costituite come il consorzio ricorrente nella forma della società a responsabilità limitata, sottoposto al regime ordinario IVA come dallo stesso dichiarato in offerta.
    La rilevata infondatezza delle censure esaminate, conduce alla conclusione che correttamente la controinteressata S. onlus ha presentato la propria offerta con riferimento al canone mensile con importo omnicomprensivo e con la specificazione di godere della esenzione dell'IVA, specificazione che, come poi in sede di osservazioni successivamente formulate dalla stessa controinteressata, non costituisce modificazione della originaria offerta ma semplice ribadito chiarimento in ordine alla stessa. Tale offerta, come correttamente intesa, non abbisognava di verifica di anomalia in quanto la stessa, in considerazione del regime di esenzione di IVA, non deve subire l'abbattimento del 20% sul prezzo offerto, paventato dalla ricorrente con l'ultima censura del ricorso.
    Legittimamente quindi la stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in questione alla controinteressata la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa e pertanto meritevole del maggior punteggio attribuitole.
    Con riferimento infine ai motivi aggiunti proposti dal consorzio ricorrente avverso l'aggiudicazione definitiva alla controinteressata S. onlus (sulla scorta delle medesime censure poste a sostegno del ricorso principale) e al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del contratto da quest'ultima stipulato con la stazione appaltante, a prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevati ex adverso, gli stessi sono infondati in fatto ed in diritto, attesa la rilevata infondatezza del ricorso principale, il rigetto del quale determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposta dalla ditta S. onlus, legittima aggiudicataria della gara in questione, avverso l'ammissione alla gara dell'ATI di cui è capogruppo il C. S.c. a r.l. in tale veste ricorrente.
    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
    P. Q. M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
    Spese a carico della parte soccombente nella misura che si liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori, a favore di ciascuna parte resistente (Azienda intimata e contro interessata).
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE F.F.-ESTENSORE
    Gabriella Guzzardi
    IL CONSIGLIERE
    Pancrazio Maria Savasta
    IL CONSIGLIERE
    Maria Stella Boscarino
     
    Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2012
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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